IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 397 del  2014,  proposto  da:  Francesco  Verdesca,
Sergio Ciancimino, Domenico Zingaretti, Luca Bertagni, Saro Mareschi,
Giuseppe Di Bello, Domenico  Passaretti,  Francesco  Imbimbo,  Sergio
Petrozziellio, Enzo  Coppola,  Andrea  Volturno,  Giovanni  Iaderosa,
Roberto  Usai,  Gaetano  Aliperti,   Annalinda   Bernacchia,   Sabato
Buglione, Fabio Calcagnile, Antonio Caputo, Emanuele Ottavio  Caruso,
Francesco  Cavallo,  Domenico   Ceccarelli,   Giantindaro   Chillemi,
Vincenzo Ciotola, Marco Comito, Morena Conte, Anna  De  Luca,  Silvio
Demola, Antonio Di Ruocco, Riziano Donnarumma, Sebastiano Donnarumma,
Antonio Esposito, Tiziana Falco, Angelo  Ferrara,  Viviana  Garofalo,
Pasquale  Gatto,  Immacolata  Giardino,  Saverio  Gilberto,  Gianluca
Greco, Emanuele Iannuzzi, Bernardino  Landi,  Marco  Lanziello,  Luca
Magliocco, Cristina Mariani, Corrado Mauro, Albert Miccoli,  Giovanni
Molino, Michele Morga, Antonio Nardone, Agostino  Pagano,  Alessandro
Patti, Pasquale  Perrone,  Dario  Petronio,  Pietro  Rella,  Gianluca
Ruggiero,  Gaetano  Sasso,  Fabio  Traila,  Luca  Visco,   Alessandro
Baglivo, Marco Malato, Cristina Oliva, Giuseppe Truden, rappresentati
e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti,  con  domicilio
eletto presso Segreteria  generale  TAR  in  Trieste,  piazza  Unita'
D'Italia n. 7, contro Ministero della difesa, rappresentato e  difeso
per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza
Dalmazia n. 3, per l'accertamento e conseguente declaratoria: 
        del diritto dei ricorrenti  al  riconoscimento  dei  benefici
combattentistici di cui all'articolo unico della legge n.  1746/1962,
all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica n.  1092/1973,
dell'art. 3 della legge  n.  390/1950,  e  dell'art.  5  del  decreto
legislativo n. 165/1997 ed alla conseguente supervalutazione ai  fini
pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni  per
conto  dell'ONU  ed  equiparate  nonche'  di   rideterminazione   del
trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in  ogni  caso,
l'applicazione  di  tutti  i  benefici  combattentistici  cosi'  come
previsti, disposti e richiesti; 
    Per  la  concessione  ex  art.  55  c.p.a.  di  misura  cautelare
propulsiva  ovvero  sostitutiva  e,  comunque,  utile  e   volta   al
riconoscimento ed alla tutela interinale  e  temporanea  del  diritto
vantato dai  ricorrenti  con  conseguente  richiesta  di  ingiunzione
all'Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione  dei
benefici combattentistici di cui alle  surrichiamate  norme  e  cosi'
come richiesti nel presente ricorso; 
    Nonche' per  l'annullamento,  previa  adozione  di  provvedimento
cautelare, di tutti gli atti anche a contenuto generale ed  ancorche'
qualificati  nominalmente  come  circolari,  direttive  e/o   pareti,
preordinati,  prodromici,  presupposti,  connessi  e   consequenziali
all'impugnato atto cosi' come indicati nell'esposizione del  presente
ricorso ovvero ancorche' non conosciuti allo stato; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio in  sede  di  giurisdizione  esclusiva,
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge n. 1746  del  1962,  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art.  3
della legge  n.  390  del  1950  e  infine  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 165 del 1997, in  sostanza  per  ottenere  i  benefici
derivanti  dalla  supervalutazione  dei  periodi  di  svolgimento  di
servizio in missioni  per  conto  dell'ONU  ed  equiparate,  benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita,  variazioni  stipendiali  e
altri. 
    2. Alcuni tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza  n.  5172  del  2014  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  TAR  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962  articolo
unico limita il beneficio  della  super  valutazione  prevista  dalla
legge  n.  390  del  1950  solamente  alle  campagne  di  guerra  del
1940-1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  Collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della
seconda guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'ONU nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerare, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente, identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio  di  eguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art.  3   della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari  sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del  1962  come  interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,
per  violazione  dell'art.  3  della   Costituzione,   principio   di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa.